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IL DECRETO LEGGE 69 DEL 2024, ALCUNE DELLE NOVITA'
a cura dello studio legale Rezzonico
SI ELENCANO IN ESTREMA SINTESI ALCUNE DELLE NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 69/2024 IN ATTESA DELLA CONVERSIONE. SI PRECISA CHE LA CONVERSIONE IN LEGGE POTREBBE COMPORTARE MODIFICHE.
DIFFORMITA' IN SEDE ESECUTIVA
Si innalza limite per le tolleranze. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio del 2024 sale il limite di tolleranza, cioè lo scostamento possibile rispetto ai progetti depositati in Comune. Oggi è al 2%, ma può arrivare sino al 5%.
DOPPIA CONFORMITÀ
Salta la doppia conformità ma solo per le opere realizzate in parziale difformità rispetto ai titoli depositati in Comune, come la presenza di stanze in più o la realizzazione di verande. Non saranno quindi sanabili gli abusi totali. Diventa invece più semplice la regolarizzazione delle difformità parziali, con il pagamento di una sanzione commisurata all’aumento di valore degli immobili.
I TITOLI DEPOSITATI
Diventa più semplice attestare lo stato legittimo degli immobili. Per la procedura di accesso agli atti non è più necessario ricostruire tutta la catena dei titoli depositati in Comune ma è sufficiente occuparsi dell’ultimo titolo depositato. In sostanza se il Comune non abbia contestato eventuali irregolarità per il passato, non potrà farlo per i nuovi lavori.
EDILIZIA LIBERA
Si amplia il campo dei lavori in edilizia libera. Tra gli interventi di edilizia libera sono state espressamente incluse: le vetrate VEPA anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio e le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” la cui struttura sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con elementi di protezione mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili.
DESTINAZIONE D'USO:vengono semplificati i cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all’interno delle aree urbane. Viene cioè previsto il principio in base al quale questi cambi, ad esempio da produttivo a residenziale, sono sempre consentiti “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”
COVID 19: i dehors realizzati per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale legato al Covid 19 e mantenuti “in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione potranno rimanere installati in deroga alle norme ordinarie del Testo Unico Edilizia, purchè ci siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità”.