Codice Deontologico


ART.1

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli amministratori professionali FNA nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi

ART. 2

Spetta agli organi disciplinari FNA la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3

L'Amministratore FNA esercita la propria attività con competenza e professionalità.

ART. 4

L' Amministratore FNA deve mantenere un comportamento corretto verso l'utenza – cui risponde anche per il tramite dello Sportello del Cittadino della FNA – ed ha l'obbligo della riservatezza, dell'aggiornamento professionale e di garantire la qualità delle proprie prestazioni.

ART. 5

I requisiti richiesti ai soci FNA per la gestione dei condominii sono quelli di cui all’art. 8 dello Statuto conformemente all’’art. 71-bis della Legge 220/2012.
Anche le società possono amministrare condomini e in tal caso, i requisiti di cui all’art. 8, devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii, a favore dei quali le società prestano i servizi. Tali società possono iscriversi nell'Elenco dei Soci ordinari FNA nella persona del legale rappresentante e di uno o più preposti che saranno tenuti al pagamento della quota associativa annua; il primo sarà tenuto al pagamento della intera quota associativa annua, mentre gli ulteriori preposti, oltre al primo, saranno tenuti al pagamento del solo 50% della quota associativa annua.

ART. 6

Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo periodico stabilito dal C.E. Nazionale FNA e da ciascuna sede territoriale così come l’infedele certificazione del percorso formativo seguito. Qualora non abbia adempiuto all’obbligo formativo per tre anni consecutivi, senza aver frequentato i prescritti corsi di recupero, il socio può essere escluso dall'Elenco dei soci ordinari FNA.

ART. 7

Per incarichi immobiliari extracondominiali, l'Amministratore FNA agisce preferibilmente in base a mandato scritto.

ART. 8

L'Amministratore FNA, ove possibile, deve fornire adeguate garanzie di natura patrimoniale anche tramite fidejussioni rilasciate da primari Istituti di Credito e/o Compagnie Assicurative.

ART. 9

L'Amministratore condominiale FNA che non sia in grado di proseguire nell'incarico, deve tempestivamente predisporre il rendiconto e la documentazione da trasmettere al subentrante, conguagliando i rapporti contabili pendenti. L'Amministratore Condominiale che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, senza alcun pregiudizio per il condominio.

ART. 10

L'Amministratore Condominiale FNA deve comportarsi verso i colleghi con correttezza. Qualora ritenga di essere stato danneggiato da un collega, associato alla FNA, prima di agire in giudizio, egli deve previamente consultare per iscritto il Comitato Esecutivo Nazionale.
L'Amministratore Condominiale nel caso in cui rappresenti per mandato gli interessi di uno o più condomini in una Assemblea condominiale è tenuto a presentarsi preventivamente, rendendo noti i motivi della sua partecipazione.

ART. 11

In ogni caso, l'Amministratore FNA prima di accettare l'incarico deve:

  1. accertarsi che il cliente abbia avvisato il collega della richiesta di sostituzione;
  2. invitare il cliente a provvedere alla liquidazione delle competenze e di quant'altro dovuto al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia contestato.

ART. 12

L'Amministratore Condominiale FNA deve retribuire i propri collaboratori in relazione alla qualità e quantità delle loro prestazioni e deve vigilare che gli stessi rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza che anch'essi sono tenuti a rispettare.

ART. 13

L'Amministratore FNA qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali o ad altre associazioni, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

ART. 14

L'Amministratrore FNA che nell’esercizio del mandato venga a trovarsi in carenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis, “b”, “c”, “d”, “e”, disp. att. c.c., può essere sospeso cautelarmene, dal Collegio dei Probiviri.
Ove i reati di cui alla lettera “b” fossero accertati dall'Autorità Giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, l’amministratore è soggetto ad esclusione, mentre per le altre violazioni del Codice Penale e della legislazione penale accertate definitivamente dall'Autorità Giudiziaria potranno essere presi provvedimenti caso per caso.

ART. 15

L'Amministratore FNA che contravvenga alle presenti norme e alle direttive degli Organi Statutari della FNA è deferito al Collegio dei Probiviri.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso l'appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 90 giorni dalla comunicazione all'interessato di tali decisioni con raccomandata r.r. o altro mezzo equipollente.
Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi dell’amministratore associato se lo stesso non sia stato prima invitato a discolparsi con raccomandata r.r., almeno cinque giorni prima della riunione dei Probiviri.

ART. 16

Le sanzioni che possono essere irrogate dal Collegio dei Probiviri sono le seguenti:

  1. ammonizione;
  2. censura;
  3. esclusione.

L'esclusione è automatica dopo 3 censure irrogate nel corso di un triennio e in caso di reati contro il patrimonio accertati con sentenza passata in giudicato.

ART. 17

L'amministratore detiene in comodato il timbro FNA attestante la sua iscrizione all’associazione e si impegna alla riconsegna dello stesso alla Sede Nazionale, a semplice richiesta di quest’ultima.
In caso di riconsegna del timbro, l’interessato non potrà in alcun modo continuare a spendere, verso i terzi, il nome e il logo FNA e, in caso di violazione di tale obbligo, è tenuto al risarcimento danni, in favore della FNA.

SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI


Art. 1
E' costituita a Milano sotto la denominazione FNA--Federamministratori, Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari, un'associazione professionale che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela degli interessi degli Amministratori che svolgono attività esclusiva di amministratore o attività di amministratore e mediatore, compatibilmente con le leggi vigenti di Condominii, dei Condomini e dei Piccoli Proprietari di beni immobili e in particolare per la tutela degli interessi economici, professionali e morali degli amministratori ed il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita.
In particolare l'Associazione perseguirà la acquisizione di sempre maggior competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, sia professionisti che non professionisti (questi ultimi amministratori del solo proprio condominio ed iscritti ad un Elenco Speciale), e ciò anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari e dei Condomini.
Rientra nei fini dell'associazione, l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci.
L'Associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di formazione per meglio raggiungere lo scopo sociale. L'Associazione è affiliata alla CONFAPPI, Confederazione delle associazioni piccoli proprietari immobili.

Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l'Associazione:
a) promuove la formazione permanente dei propri iscritti anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei condomini e dei piccoli proprietari di immobili, assicurando la trasparenza e l'imparzialità dell'associazione, attraverso l'istituzione di uno sportello del cittadino che potrà anche essere gestito congiuntamente con una associazione di consumatori e/o forme aggregative ai sensi dell'art. 3, Legge 4/2013;
b) svolge in generale iniziative conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
c) consente l'associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
d) promuove la presenza attiva e sistematica dell'associazione in tutte le sedi o istanze, italiane od internazionali, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscali e sociali per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche relative all'attività professionale degli amministratori;
e) promuove l'assistenza e la tutela degli amministratori attraverso la pubblicazione in proprio di riviste, opuscoli, giornali anche in via informatica (per mezzo di internet, banche-dati e di altre innovazioni tecnologiche già presenti o in via di introduzione nel mercato dei media). In particolare può dotarsi di un proprio house organ, così come già fa con il periodico “Il piccolo proprietario di casa”;
f) per la tutela degli amministratori, anche attraverso ogni più opportuno servizio, promuove la presenza attiva dell'associazione in tutti i campi relativi alla gestione della proprietà immobiliare, della multiproprietà, del diritto di superficie, della edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata e convenzionata) - nessuno escluso - salvo che il Consiglio Direttivo, con propria autonoma decisione, ravvisi incompatibilità statutarie;
g) promuove ogni forma di collaborazione con le associazioni, enti ed organismi nazionali o esteri che operano nel settore immobiliare nonché con le associazioni dei consumatori, del commercio, dell'artigianato e delle professioni e con gli organismi pubblici e privati deputati alla certificazione della qualità o che perseguano anche indirettamente finalità compatibili, a giudizio del Consiglio Direttivo, con la tutela degli interessi professionali degli amministratori;
h) promuove e costituisce organismi per la certificazione della qualità immobiliare;
i) assicura un'adeguata rappresentanza degli associati presso la Comunità Europea collaborando con organismi pubblici e privati della UE;
l) promuove la formazione di sezioni, all'interno dell'associazione, con il compito di occuparsi di problematiche specifiche relative all'attività professionale degli amministratori, quali una sezione giovani, una sezione ERP., ecc. Tali sezioni saranno coordinate da un responsabile nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale, che sovraintenderà all'attività di ciascuna sezione, e potranno essere divulgate all'esterno con le più varie denominazioni, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, con l'aggiunta obbligatoria «aderente a Confappi-Fna»;
m) promuove quant'altro necessario perché la tutela degli amministratori sia assicurata in ogni sede attraverso ogni altra più opportuna iniziativa, quale la collaborazione con scuole, università e ad altri enti od organismi di formazione ed informazione;
n) la Fna ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni in società private, a responsabilità limitata anche promuovendone la costituzione, ai fini sociali, l'ambito di attività delle quali non siano in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto;
o) la Fna ha altresì competenza sindacale, particolarmente rispetto alla categoria dei portieri degli stabili privati e dei dipendenti degli amministratori, con la conseguente facoltà di promuovere azioni sindacali globali per la realizzazione di un quadro sindacale organico, compatibile con le esigenze dei propri associati, anche delegando ad organismi federativi e/o confederali la competenza per un CCNL-quadro.

Art. 3
L'associazione ha sede in Milano, Via Gabriele Rossetti 17 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 4
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5
L'associazione non ha scopo di lucro. Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:
a) quota di iscrizione “una tantum";
b) contributi associativi periodici;
c) contribuzioni associative straordinarie;
d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

Art. 6
Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7
I soci possono essere:

fondatori (Silvio Rezzonico);
ordinari;
soci iscritti all'elenco speciale (amministratori non professionisti nominati all'interno del loro condominio);
benemeriti;
onorari.

Art. 8
A parte i soci fondatori e i soci benemeriti che sono soci di diritto con facoltà di voto, sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell'associazione vengono iscritti nel Registro dei Soci Ordinari FNA, riservato agli amministratori professionisti, obbligandosi a rispettare lo Statuto.
Gli amministratori di condominio professionisti e alle condizioni di cui al successivo comma quarto di questo articolo, gli amministratori compresi nell'Elenco Speciale, possono essere iscritti al Registro dei Soci Ordinari della FNA, documentando la sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c. della Legge 220/2012 e successive future modificazioni:
a) avere il godimento dei diritti civili;
b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non essere stati né essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere interdetti o inabilitati;
e) non risultare nell'elenco dei protesti cambiari;
f) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) aver frequentato un corso di formazione iniziale e altri corsi o eventi formativi periodici in materia di amministrazione condominiale.
L'amministratore nominato tra i condomini del proprio stabile può essere iscritto nell'Elenco Speciale dell'Associazione.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio ed essere iscritti quali soci ordinari anche le societa' di cui al titolo V del libro V del codice, nel rispetto del richiamato art. 71 bis disp. att. c.c..
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) g), comporta la sopravvenuta cessazione dall'iscrizione al Registro dei soci ordinari FNA.
Sussistendo i requisiti di cui al richiamato art. 71 bis disp. att. c.c., possono essere iscritti come soci ordinari anche quanti abbiano svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti al 20.06.2013 – data di entrata in vigore della Legge 220/2012 – fermo l'obbligo della formazione periodica.
I requisiti di cui al presente articolo saranno adeguati alle normative di legge vigenti o sopravvenute, con semplice provvedimento del Consiglio Direttivo.
Possono iscriversi come soci ordinari anche le società di persone o di capitale ed in tal caso i requisiti di cui all'art. 71 bis, terzo comma, disp. att. c.c., dovranno essere posseduti dal legale rappresentante della società o da un suo preposto che potranno esercitare il proprio diritto di voto.
I soci ordinari possono richiedere all'associazione il rilascio dell'attestato di cui all'art. 7 della Legge 4/2013.
Fanno parte dell'associazione anche i soci iscritti nell'elenco speciale con voto esclusivamente consultivo. Essi possono usufruire dei servizi di consulenza e di formazione, messi a disposizione dell'associazione e dopo tre anni dall'iscrizione nell'Elenco, possono chiedere il passaggio al Registro dei Soci ordinari, ove sussistano tutti i requisiti statutari oltre a quelli di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c. (Legge 220/2012), con le modalità previste dall'art. II del regolamento attuativo; sempreché abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria e abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Comitato Esecutivo.
La decisione del comitato esecutivo è inappellabile e non è soggetta a motivazione.
Sono soci benemeriti con diritto di voto quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l'attività e la valorizzazione del nome dell'associazione.
Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.
I Soci onorari, che non hanno diritto di voto, sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea.
L'iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.

Art. 9
L'Associazione può costituire un comitato d'onore tra i soci onorari maggiormente rappresentativi in funzione di dare lustro e prestigio all'Associazione.
Il comitato sarà composto da non più di 5 persone, designate dal comitato esecutivo e votate dall'assemblea per acclamazione. Esso oltre a funzioni consultive, si occuperà preferibilmente dei rapporti istituzionali con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre associazioni.

Art. 10
La Commissione Scientifica è l'Organo Nazionale dell'Associazione competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale degli amministratori, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento, conformemente alla legislazione in materia.
A seguito di nomina del Consiglio Direttivo, la Commissione, è composta da tre esperti nella formazione e informazione, sarà presieduta da un professore universitario preferibilmente in scienze economiche o giuridiche e potrà essere integrata sino ad un massimo di sette componenti, esperti di formazione e informazione, nominati dal Consiglio Direttivo.
La Commissione, in collaborazione con il Centro Studi FNA-CONFAPPI, è tenuta a stabilire i criteri standard a valenza nazionale per la formazione degli amministratori immobiliari e condominiali anche alla stregua di eventuali normative nazionali o regionali.
I Membri della Commissione Scientifica durano in carica quattro anni e i lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente – entrambi nominati dai componenti della Commissione – ed è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo dell'Associazione. Le delibere della Commissione, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con il voto di almeno la metà dei suoi Membri. Di ogni riunione della Commissione Scientifica viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'Associazione e che deve essere opportunamente conservato.

Art. 11
Lo Sportello del Cittadino è l'Organo Nazionale cui spetta il compito di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della associazione nei confronti dell'utenza e dei consumatori dando informazioni sulla attività professionale in generale e sugli standard qualitativi richiesti agli iscritti. Esso è anche deputato a gestire contenziosi con i singoli professionisti, a norma dell'art. 27-ter del Codice del Consumo.
E' composto da un numero di almeno 5 componenti, in essi compreso un componente designato da forma aggregativa ai sensi della Legge 4/2013 o da una delle associazioni di utenti e consumatori. Due componenti dello Sportello sono nominati dal Consiglio Direttivo della FNA, mentre gli altri tre, sono nominati da un'associazione di utenti e consumatori o in forma aggretativa ai sensi dell'art. 3, Legge 4/2013.
Il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti lo Sportello. Esso delibera con il 50% dei voti dei suoi componenti e alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo di FNA. I Membri dello Sportello durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Di ogni riunione dello Sportello viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che forma parte integrante della documentazione dell'attività svolta dello Sportello e deve essere opportunamente conservato.
Lo Sportello, che può anche costituire Gruppi di Lavoro al suo interno, riscontra le lamentele, gli esposti e le doglianze del cittadino nei confronti della FNA e dei suoi associati; formula indirizzi ed esprime raccomandazioni di carattere generale, per il miglior svolgimento delle attività dell'associazione e degli amministratori, nell'interesse dell'utenza; verifica il recepimento e l'attuazione di tali indirizzi e raccomandazioni, da parte degli organi direttivi dell'associazione e degli amministratori e collabora con il Consiglio Direttivo, con scambi di documenti ed appositi incontri.

Art. 12
L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.
La gestione contabile e la riscossione dei contributi annui da parte degli associati è affidata esclusivamente alla Direzione nazionale, con sede in Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9, che può motivatamente e per un periodo transitorio delegare alla riscossione, per ciascun esercizio, le sedi territoriali. Queste ultime, ove delegate, hanno l'obbligo di trasmettere le quote associative riscosse alla Direzione Nazionale, entro il 31 marzo di ciascun esercizio annuale, dedotte le competenze della sede territoriale.
Il C.D. predispone il modello operativo di riscossione centralizzata, che renderà noto alle sedi territoriali.

Art. 13
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione dei Soci fondatori e promotori;
c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 14
Gli organi dell'associazione sono:
1) L'Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Comitato Esecutivo;
4) Il Presidente;
5) Il Segretario;
6) Il Collegio dei Probiviri;
7) Il Revisore dei Conti;
8) La Commissione Scientifica;
9) Lo Sportello del Cittadino.
I componenti degli Organi deliberativi dell’Associazione (Comitato esecutivo e Consiglio direttivo) nonché del Collegio dei Probiviri, non potranno essere immediatamente rieletti dopo due interi mandati consecutivi. I Presidenti scaduti possono comunque essere nominati Presidenti onorari, con delibera dell’assemblea, in sessione ordinaria.
Nel rispetto dell’articolo 1 dello Statuto, i componenti degli Organi deliberativi, di cui al capoverso precedente, che versino in conflitto con l’interesse generale dell’Associazione, non potranno esprimere il loro voto in sede deliberativa; il conflitto di interessi dovrà essere concreto e non astratto e, in caso di controversia, dovrà essere accertato dal Collegio dei Probiviri. La violazione dell’obbligo di astenersi dal voto, comporterà le medesime sanzioni previsti dall’articolo 14 del Codice deontologico per gli associati FNA.
I componenti degli Organi deliberativi dell’associazione non possono cumulare incarichi ulteriori rispetto a quello da ciascuno esercitato in forza dello Statuto, delle delibere assembleari e consiliari.
Tutte le disposizioni del presente articolo, si applicano anche agli Organi direttivi delle Sedi territoriali, che abbiano un numero di associati superiore a trecento unità.

Art. 15
L'assemblea è costituita da tutti i suoi Soci Ordinari ai sensi dell'art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari di cui agli artt. 11 e 33.
Ogni Socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri Soci.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea, con diritto di voto, anche i soci fondatori e i soci benemeriti.
I Soci iscritti nell’elenco speciale possono partecipare all'assemblea con voto soltanto consultivo.

Art. 16
L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima. L'assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:
a) determina i programmi generali dell'Associazione;
b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, economico e finanziario dell'associazione;
d) elegge ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, ed il Revisore dei Conti. L'Assemblea straordinaria delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'associazione, nonché sulla destinazione dei beni sociali;
e) nomina ogni quattro anni, i Membri della Commissione Scientifica e dello Sportello del Cittadino.


Art. 17
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, mentre l’assemblea (o congresso) per il rinnovo delle cariche è convocato ogni quattro anni per l'adempimento dei compiti previsti dall'art. 14, lettera d).
Quella straordinaria è convocata ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.
L'assemblea ordinaria annuale è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano entro i sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, dal Vice o dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un'ora dalla prima.

Art. 19
Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano e se richiesto, da almeno il 50% dei presenti, per scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 20
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 21
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a un membro ogni 50 iscritti.
Il 50% dei membri del Consiglio Direttivo sarà eletto dall'assemblea mentre il residuo 50% sarà nominato dal Comitato Esecutivo della CONFAPPI, l’associazione di piccoli proprietari e consumatori cui FNA aderisce.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell'elezione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono il Comitato Esecutivo.

Art. 22
Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell'ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo criteri di cui all'art. 19.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell'associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
c) delibera sulla convocazione dell'assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'associazione;
d) propone al Collegio dei Probiviri l'esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previsti dall'art. 33;
e) propone all'assemblea l'ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all'art. 4;
f) sottopone all'approvazione dell'assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o senza compenso;
h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 24
Il Comitato esecutivo:

  1. attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell'assemblea;
  2. decide sull'ammissione dei nuovi soci dell'associazione;
  3. gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi c/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g). A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell'80% delle entrate dell'anno;
  4. compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri.
Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per la riunione, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei consiglieri.
Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 26
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o del segretario.

Art. 27
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.

Art. 28
Il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario eletti dal C.D. a norma dell'art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio.
L'elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.
Il Presidente presiede l'assemblea, il C.D. ed il C.E., in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono - nell'ordine – il vice presidente o il segretario.
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione. ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.
Il Vice presidente ed il Segretario coadiuvano il Presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.
Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferirne allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.
Il Vice Presidente o i Vici Presidenti quando siano più di uno, curano e controllano la riscossione centralizzata delle quote associative da parte delle Sedi Territoriali, organizzando un idoneo sistema contabile e proponendo al Comitato Esecutivo le misure da prendere nei confronti delle Sedi morose.
Il Congresso può nominare Presidenti onorari i Presidenti emeriti che abbiano dato lustro ed acquisito benemerenze presso l’Associazione. I Presidenti onorari hanno facoltà di intervenire con diritto di voto ai Consigli direttivi, ai Comitati esecutivi e alle assemblee e dovranno essere obbligatoriamente interpellati dal Collegio dei Probiviri, nelle controversie di cui all’art. 34 (controversie sulla interpretazione del presente Statuto).

Art. 29
Il segretario promuove, segue ed organizza l'attività dell'associazione, coordina e dà impulso all'attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

Art. 30
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina e decide sui casi relativi alle violazioni del codice disciplinare, irrogando le sanzioni ivi previste e proporzionate alla gravità delle violazioni: ammonizione, censure ed esclusione del socio
Il Collegio probivirale applica il provvedimento di esclusione del socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi dell'associazione o che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi, anche in relazione al rispetto del codice del consumatore.
Il Collegio dei probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare.
Ai fini statutari il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.
Il revisore dei conti vigila sulla gestione economica e finanziaria del Consiglio Direttivo; controlla i rendiconti annuali dell’associazione e redige su di essi una relazione per l’assemblea.
Ai Probiviri compete altresì dirimere ogni controversia non disciplinare che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonché tra il C.D. e l'assemblea.

SEDI TERRITORIALI


Art. 31
Possono essere costituite sedi provinciali e subprovinciali e delegazioni comunali sul territorio nazionale.
Le sedi subprovinciali sono tenute all'osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.
Il presidente di ciascuna sede subprovinciale è associato e partecipa di diritto al consiglio direttivo della sede provinciale con diritto di voto.
La delegazione comunale è tenuta all'osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede “provinciale cui appartiene nel rispetto dello statuto nazionale.
La delegazione comunale non ha autonomia contabile e non è tenuta a dotarsi degli organi di cui alle successive disposizioni del presente articolo, è rappresentata dal responsabile della delegazione nominato dal presidente della sede provinciale ed è associata di diritto alla sede provinciale che ha autorizzato la costituzione.
E' assicurato il coordinamento regionale tra le sedi provinciali attraverso un coordinatore regionale unico organo regionale eletto dai presidenti delle sedi provinciali di concerto e con l'approvazione del comitato esecutivo nazionale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine statutario previsto per il rinnovo degli organi e in via transitoria entro il 30/06/1994.
In particolare, è consentito costituire Sedi Regionali, tra le Sedi Provinciali di ciascuna Regione, previa delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea nazionale e previa adesione totalitaria di tutti i Presidenti delle Sedi Provinciali. In tal caso, delle spese di gestione della Sede Regionale dovranno farsi carico le Sedi Provinciali, Sub-Provinciali e le Delegazioni Comunali, senza alcun onere e senza alcuna responsabilità della Direzione Nazionale verso i terzi.
La Sede Regionale sarà rappresentata da un Consiglio Direttivo e da un Comitato Esecutivo (Presidente, Vice Presidente e Segretario), così come disciplinati dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto, in quanto compatibili e potrà costituire una proprio Sportello del Cittadino disciplinato a norma dell’art. 11 del presente Statuto.
Ogni sede provinciale deve avere i seguenti organi:

  1. l'assemblea degli iscritti di ogni singola sede;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente;
  5. il Vice Presidente;
  6. il Segretario;
  7. il Revisore dei Conti;
  8. il Consiglio dei Probiviri;

Le funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell'ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
La sede territoriale (provinciale, subprovinciale, delegazione) è responsabile esclusiva di fronte ai terzi dell’attività svolta in ambito locale dalla Federazione, con esonero da responsabilità del Comitato esecutivo nazionale e comunque dagli organi statutari nazionali.
In via transitoria gli organi statutari regionali provinciali e subprovinciali scadranno congiuntamente con gli organi statutari nazionali, a norma dell'art. 32.
Negli statuti provinciali e subprovinciali, possono essere previsti riconoscimenti a favore dei soci fondatori, nei termini di cui all'art. 33.

Art. 32
Ogni sede territoriale deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall'assemblea nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

Art. 33
Le sedi dell'associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo del 50% delle loro entrate alla Sede Centrale.
Sono comunque tenute occorrendo a contribuire al ripianamento del passivo della Sede Centrale.
La gestione contabile e la riscossione dei contributi nazionali annui nei confronti degli associati è affidata esclusivamente alla Direzione Nazionale, con sede in Milano, Via Gabriele Rossetti, n° 17, che – per un periodo transitorio e fino alla delibera del Consiglio o dell’assemblea che approvi le relative modalità attuative – può motivatamente delegare le sedi territoriali alla riscossione, per ciascun esercizio. Queste ultime hanno l’obbligo di trasmettere le quote associative riscosse alla Direzione Nazionale, entro il 28 Febbraio di ciascun esercizio annuale, dedotte le competenze spettanti alla sede territoriale.

Art. 34
Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità, il Comitato esecutivo nazionale può sospendere cautelativamente gli organismi dirigenti di una struttura territoriale, provinciale o subprovinciale, e può nominare un Commissario provvisorio.

Art. 35
Per otto anni dall'approvazione di questo statuto gli organi direttivi della sede centrale rimarranno in carica, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.

Art. 36
La sede regionale della Toscana può costituire un proprio sportello del cittadino che sarà disciplinato dall’art. 9 ter del presente Statuto.

Art. 37
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà inappellabilmente il Collegio centrale dei probiviri.

Art. 38
E' consigliere di diritto con diritto di voto per tutta la durata dell'associazione il socio promotore e fondatore Avv. Silvio Rezzonico.
Le eventuali controversie tra socio fondatore e associazione saranno decise da una terna arbitrale, il cui Presidente sarà nominato congiuntamente dal Consiglio Direttivo della CONFAPPI e della FNA.

Art. 39
Il presente statuto che prevale comunque sugli statuti delle sedi periferiche dovrà costantemente uniformarsi allo Statuto della CONFAPPI sicché ogni variazione dello Statuto CONFAPPI avrà effetti operativi immediati sullo Statuto della FNA, anche prima della presa d'atto da parte di quest’ultima a mezzo di assemblea straordinaria, che darà corso all'adeguamento entro un anno. Decorso tale termine, la modifica prevarrà di diritto sullo statuto locale.

Art. 40
A titolo di contributo per le spese di gestione della CONFAPPI di cui fa parte, la FNA è tenuta a versare annualmente alla CONFAPPI un contributo che sarà determinato annualmente dal Consiglio della CONFAPPI e che non superi il 50% delle entrate FNA.

Art. 41
Il presente Statuto è integrato dal Regolamento attuativo, e dal Codice Deontologico approvati dall’assemblea del 12.10.2013.

 

Milano, lì 20 Gennaio 2015


Silvio Rezzonico
Vice Presidente Nazionale FNA

Il Regolamento dello Statuto (approvato dal Consiglio Nazionale il 27/09/95)


Art I

Elenco degli Amministratori Associati
Per l'iscrizione all'Elenco della FNA, il richiedente deve presentare domanda al Comitato Esecutivo presso la " competente per territorio.
La domanda, redatta sugli appositi moduli approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere presentata in duplice originale e ad essa vanno allegati i documenti ivi previsti nell'apposito modulo; la reiezione della domanda è inappellabile e non soggetta a motivazione.
La domanda deve tra l'altro contenere la dichiarazione che l'aspirante socio non è iscritto ad altra associazione di amministratore, che si obbliga a rispettare lo Statuto e il Codice di comportamento della FNA e a pagare la quota associativa annua e le altre contribuzioni statutarie, nonché la dichiarazione di non essere stato mai condannato con sentenza irrevocabile per reati contro il patrimonio o comunque per reati per i quali è prevista una pena edittale superiore a 3 anni.
In caso di accettazione da parte del Consiglio Direttivo della sede competente per territorio, la domanda in duplice copia dovrà essere inviata alla Presidenza Nazionale che, ricorrendone ì presupposti statutari, provvederà dietro attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa nazionale, ad assegnare il numero progressivo nazionale ed a restituire la copia di competenza alla sede territoriale.
Per l'accettazione della domanda il richiedente deve sostenere un colloquio con il Presidente della sede territoriale o suo delegato, tendente a dimostrare l'idoneità tecnico - professionale o superare almeno il corso propedeutico, FNA.
La commissione esaminatrice del corso formativo sarà composta dal Presidente Provinciale o suo delegato, dal Direttore del corso o suo delegato e da un membro scelto fra i componenti del Consiglio direttivo Provinciale o un suo delegato.
La commissione esaminatrice e convocata dal Presidente della Sede territoriale competente e può comprendere anche un rappresentante della CONFAPPI.
Al socio è rilasciata una tessera secondo il modello approvato dal Comitato Esecutivo Nazionale e firmata dal Presidente Nazionale. La tessera non prova la qualità di socio, quest'ultima risultando esclusivamente dalla iscrizione, nell'Elenco Soci.
L'elenco di tutti i soci di ciascuna sede - nuovi e vecchi che abbiano rinnovato l'iscrizione - ripartiti per categorie e con le generalità e gli indirizzi di ciascun socio, deve essere trasmesso alla fine di ogni semestre di ciascun esercizio finanziario a cura del Presidente della sede territoriale al Comitato Esecutivo Nazionale, salva la integrazione alla fine di ciascun esercizio finanziario, dell'elenco riepilogativo annuale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale, direttamente o tramite Consigliere Nazionale a ciò delegato, può disporre ispezioni per l'accertamento dei requisiti degli iscritti alle sedi territoriali, per la verifica dell'Elenco Soci Ordinari e dell'Elenco Speciale.

Art. II
Elenco Speciale
A norma dell’art. 8 dello Statuto, è istituito un elenco speciale per coloro che vogliono conseguire il solo attestato di frequenza conseguente al corso propedeutico iniziale e che non intendono intraprendere l’attività professionale di amministratore condominiale, quali esemplificativamente gli amministratori condominiali del solo proprio stabile.
Gli iscritti godono di voto esclusivamente consultivo e degli altri diritti degli iscritti all’Elenco ordinario, ma possono ricoprire cariche sociali negli organi associativi territoriali e nazionali solo nella misura del 10% e sue approssimazioni, per eccesso e per difetto, delle cariche elettive, con almeno un rappresentante nel Consiglio.
Anche l'iscrizione nell’Elenco speciale è subordinata al superamento dell'esame di idoneità alla fine del corso formativo iniziale e ad un colloquio dell’aspirante socio con il Presidente della sede territoriale o suo delegato, finalizzato a dimostrare la conoscenza della materia condominiale e immobiliare.
Per i soci iscritti all’Elenco speciale, il Consiglio Nazionale stabilisce annualmente una quota associativa ridotta, che deve essere versata con le medesime modalità previste per i soci ordinari.
A norma dell’art. 8 dello Statuto è in facoltà del socio iscritto nell’Elenco Speciale di chiedere il passaggio all’Elenco dei soci ordinari, in presenza di tutti i requisiti di cui all’art. 8 dello Statuto, ed in tal caso il passaggio avrà decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso.
La gestione dell’elenco speciale, nell’ambito nazionale, è curata dal Comitato Esecutivo Nazionale, che evidenzia l’appartenenza all’Elenco Speciale.

Art. III
Perdita della qualità di socio
Fatti salvi i motivi di esclusione previsti dallo Statuto, la perdita della qualità di socio dovuta a morosità nel pagamento dei contributi associativi ha effetto trascorso inutilmente il termine di mora di 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, comprensivo delle eventuali quote aggiuntive, previa diffida scritta del Presidente ed indipendentemente dagli atti giudiziari in corso.
Le dimissioni devono essere comunicate con lettera raccomandata alla sede territoriale. di appartenenza e quest'ultima provvederà ad informare la Direzione Nazionale; le dimissioni hanno effetto, al soli fini economici, dal successivo armo solare.
Il socio che ha perso tale qualità è tenuto a restituire alla sede territoriale la tessera di riconoscimento, l'attestato e il timbro.

Art. IV
Corsi di formazione e di aggiornamento
Il Comitato Esecutivo Nazionale di intesa con la Commissione Scientifica e con il Centro Studi FNA-CONFAPPI, determina le materie dei corsi di formazione e di aggiornamento periodico, obbligatorio per tutti gli associati iscritti nel registro dei soci ordinari nel rispetto del D.L. 140/2014.
La mancata frequenza per tre anni consecutivi ai corsi obbligatori di aggiornamento può comportare, a carico del socio, l'applicazione delle sanzioni statutarie dell'ammonimento o della censura e, quando la mancata frequenza sia superiore a un triennio, dell'esclusione, fatte salve le disposizioni più restrittive adottate dalle Sedi Territoriali.
Il programma minimo del corso di formazione iniziale dovrà prevedere tutte le materie tipiche della gestione condominiale alla stregua del D.M. 140/2014 e l'obbligo di una prova orale finale. La frequenza al corso e il superamento dell'esame finale daranno diritto ad ottenere l'attestato di qualificazione professionale di cui alla Legge 4/2013.

Art. V
Contributi associativi
La quota associativa annua, comprensiva dell'una tantum. per la prima iscrizione e approvata all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal Comitato Esecutivo Nazionale, deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno alla sede provinciale competente, che rilascerà regolare ricevuta.
Il socio che non abbia versato la quota associativa entro tale data, sarà tenuto al pagamento di una penale, pari all'interesse, legale e il mancato pagamento della penale sarà considerato come morosità di quota.
La sede territoriale competente richiederà al soci, con lettera o nel modi ritenuti più opportuni, all'inizio di ogni anno, il versamento delle quote associative e sarà sua cura sollecitare ì Soci morosi. Non ottenendone i versamenti, entro il 31 maggio, comunicherà alla Direzione Nazionale l'elenco dei Soci morosi e avvierà le procedure per i provvedimenti statutari e giudiziari del caso. In caso di inerzia del Presidente della sede territoriale, il Presidente Nazionale è automaticamente surrogato nella legittimazione ad agire.
E' in facoltà della sede Territoriale di stabilire una propria quota associativa in aggiunta alla quota associativa nazionale e il suo mancato pagamento darà luogo a riscossione giudiziale, nonché provvedimenti statutari.
I versamenti dei Presidenti territoriali alla Direzione Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso accredito o bonifico sul conto corrente Bancario o sul Conto Corrente Postale intestato alla FNA. Allo stesso modo i versamenti alle sedi territoriali dovranno avvenire sul Conto Corrente Bancario intestato alla sede territoriale.

Art. VI
Suddivisione del territorio nazionale
Le zone del territorio nazionale sono così individuate:
ABRUZZO-MOLISE, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULIVENEZIA-GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, PUGLIA, BASILICATA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA-MARCHE.
In considerazione delle dimensioni della Federazione. il Consiglio Nazionale ha la facoltà di modificare la struttura delle zone regionali di cui al comma precedente.

Art. VII
Sedi Territoriali
Fatte salve le sedi già costituite al momento dell'approvazione del presente regolamento, al sensi dell'art. 29 dello Statuto, le nuove sedi saranno preferibilmente provinciali.
Quando 80 soci appartenenti a più comuni facenti parte del territorio della Sede Provinciale facciano richiesta scritta della costituzione di una sede subprovinciale, la costituzione della nuova sede dovrà avvenire con delibera a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo Provinciale, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale.
Le sedi territoriali hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute al contributo annuo alla sede nazionale del 50% delle entrate relative alla quota associativa - ordinaria e straordinaria - determinata, all'inizio di ogni esercizio annuale, dal Consiglio Nazionale.
In caso di inadempimento della sede territoriale al versamento delle quote contributive, protratto oltre sei mesi, il Comitato Esecutivo Nazionale, previa raccomandata di diffida al Presidente della Sede territoriale, può adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, compresa la chiusura della sede territoriale, nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto per il conseguimento degli scopi sociali.
E' in facoltà del Comitato Esecutivo Nazionale di disporre ispezioni presso ciascuna sede territoriale, di inviare questionari e di richiedere informative direttamente agli associati di ciascuna sede territoriale.

Art. VIII
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delle Sedi territoriali è composto da un numero massimo di sette membri, escluso il Presidente. Agli effetti delle maggioranze statutarie, nella ipotesi di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Ove la sede territoriale non abbia provveduto alla costituzione della Confappi, il 50% dei membri del Consiglio Direttivo, la cui nomina è di spettanza, della Confappi, è eletto direttamente dall'assemblea.
In aggiunta al Primo Vice Presidente (Vice Presidente Vicario) e al Segretario, il Presidente di ciascuna sede territoriale può nominare, nell'ambito del Consiglio, un Vice Presidente ed un Vice Segretario Aggiunto, mentre il Presidente Nazionale può nominare ulteriori 5 Vice Presidenti Aggiunti e due Vice Segretari Aggiunti, nell'ambito dei consiglieri.
Del Comitato Esecutivo fa parte il solo Vice Presidente Vicano, salva la possibilità di delega, per ciascuna seduta, da parte di quest'ultimo ad un Vice Presidente Aggiunto.
I Vice Presidenti Aggiunti possono avere delle deleghe per competenza territoriale o funzionale o per appositi incarichi a loro deferiti dal Presidente.
Per tutte le ipotesi in cui venga a ridursi il plenum dei componenti e non sia costituita, presso la sede territoriale anche la sede Confappi, il Presidente di ciascuna sede territoriale è tenuto a convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dei componenti mancanti, esclusivamente nel caso in cui il Consiglio direttivo non sia più in grado di deliberare.
Quando la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale non sia conseguente ad elezione diretta ma solo a designazione da parte della Confappi o di altra sede territoriale in base al quorum previsto dello Statuto, la designazione può essere revocata m qualsiasi momento sia da parte della Confappi che dalla sede territoriale designante, titolare del relativo quorum.
Le spese per l'espletamento degli incarichi speciali, da parte dei componenti il Consiglio, sono rimborsate rispettivamente dalle sedi territoriali o dalla sede nazionale, a seconda della natura territoriale o nazionale dell'incarico.
Il rimborso va effettuato alla presentazione della lista di spese, con allegate le ricevute giustificative e secondo il programma di viaggio più conveniente per la Confederazione.
La decadenza del Consigliere, a norma dello statuto, opera di diritto senza necessità di alcuna diffida o costituzione in mora.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili in quanto compatibili anche al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. IX
Collegio Territoriale dei Probiviri
Il Collegio territoriale dei Probiviri è composto da tre membri del Consiglio Direttivo territoriale, compreso il Presidente.
Il Collegio Probivirale territoriale ha la sola competenza di istruire, raccogliendo prove documentali e deposizioni scritte, il ricorso presentato da uno dei soci. Può intervenire in merito alle questioni ad esso deferite dallo Statuto, decidendo l'archiviazione o la prosecuzione del procedimento.
Delle sedute del Collegio Probivirale, è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti, a117uopo nominato dal Presidente territoriale. Terminata la seduta, il Collegio Probivirale decide per l'archiviazione o per la prosecuzione del procedimento, comunicandolo successivamente e per iscritto alle parti procedenti. in caso di prosecuzione del procedimento, la documentazione raccolta viene inviata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo territoriale, entro 15 giorni, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. X
Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Presidente del Collegio Nazionale, ricevuto il ricorso, convoca entro 20 giorni, il Collegio per l'esame del ricorso stesso che dovrà avvenire m un termine non superiore a giorni trenta.
All'atto del ricevimento del ricorso, il Presidente deve avvisare, con raccomandata al ricorrente e al denunciato, il ricevimento del ricorso, trasmettendo altresì al denunciato, copia del ricorso pervenuto.
Il denunciato, entro il termine di 15 giorni dall'avviso del Presidente, potrà far pervenire le proprie contro deduzioni.
Il Collegio, esaminato il ricorso e le contro deduzioni, può decidere l'archiviazione, con decisione motivata, ove ne ravvisi l'assoluta infondatezza; in questo caso ne è data comunicazione alle partì con raccomandata.
Il Collegio, in caso ritenga fondate le deduzioni esposte nel ricorso, nella medesima seduta fissa, entro trenta giorni, il giorno e l'ora della riunione per la discussione del ricorso e il Presidente, con raccomandata dà n~ al ricorrente e al denunciato del giorno e dell'ora della seduta, invitando le parti a presenziare ed esporre le loro ragioni.
La decisione del ricorso, controfirmata dal Presidente e dal Segretario del Collegio, con la motivazione redatta dall'estensore eventualmente incaricato dal Presidente, deve tenere conto delle ragioni di fatto e di diritto e deve essere comunicata alle parti entro 60 giorni dalla decisione.

Art. XI
Assemblea annuale delle sedi territoriali
L'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e delle materie da trattare.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
Agli effetti del quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione sono conteggiati i soli soci ordinari, con esclusione dei soci iscritti nell'Elenco Speciale e dei Soci Ordinari.
Qualora un socio abbia rilasciato delega scritta ad altro socio, essa potrà essere revocata solo ove il delegante intervenga personalmente all'assemblea. In ogni caso, la sottoscrizione della delega deve essere apposta in calce alla convocazione e non possono essere rilasciate più di 3 deleghe ad uno stesso socio.
Si procede a votazione, nel rispetto delle norme statutarie ed è eletto il solo 50% dei Consiglieri, mentre il restante 50% è designato dal Comitato Esecutivo della Confappi. Qualora non sia stata costituita a livello territoriale alcuna sede Confappi, l'intero Consiglio è eletto dall'assemblea.
Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche all'assemblea nazionale per l'approvazione del rendiconto.

Art XII
Assemblea territoriale per il rinnovo delle cariche
L'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è costituita, a parte le altre formalità statutarie, dopo che il Presidente ha nominato la Commissione verifica poteri, che ha il compito di controllare l'elenco dei soci aventi diritto al voto nonché il numero dei votanti per delega, ed è composta da un Presidente, da un Segretario, oltre alla Commissione degli scrutatori.
Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi aperta la seduta ed invita il Segretario a redigere il processo verbale della stessa.
Le relazioni e gli interventi devono essere fatti pervenire al Presidente dell'assemblea il quale, redatto l'elenco in ordine di presentazione, invita i richiedenti a prendere la parola.
Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali - compresa quella del Collegio probiviri e dei revisore effettivo e supplente - devono tenersi solamente dopo l'esaurimento degli altri argomenti previsti all'ordine del giorno.
Le contestazioni relative all'esito delle votazioni sono esaminate immediatamente e inappellabilmente dalla Commissione degli scrutatori, a condizione che sia sostituito lo scrutatore che abbia ottenuto voti nelle schede contestate.
Si procede a votazioni separata per i soci ordinari e per i soci benemeriti o onorari e per i soci dell'Elenco Speciale.
Le disposizioni del presente articolo m quanto compatibili ed m quanto non siano modificate o integrate dal Consiglio Nazionale sono valide anche l'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche.

Art. XIII
Assemblea o Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche
Le disposizioni del presente articolo, m quanto compatibili, sono applicate anche alle assemblee territoriali per il rinnovo delle cariche.
L'insediamento degli organi congressuali avverrà dopo che il Presidente Nazionale avrà nominato la Commissione Verifica Poteri (CPV), composta da un Vice Presidente Nazionale, da un Vice Segretario Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali di Regioni diverse.
La C.V.P. avrà il compito di controllare l'elenco dei congressisti previo accertamento della validità dei loro poteri nonché il numero dei voti spettanti per delega.
La sottoscrizione della delega dovrà essere apposta in calce alla convocazione, oppure dovrà essere prodotta con firma autenticata a nonna delle vigenti leggi (Notaio o Segretario Comunale), fermo restando che le deleghe ad un socio non possono essere superiori a tre.
L'assemblea o Congresso Nazionale, convocato come da statuto, nomina il Presidente, il Segretario del Congresso e la Commissione scrutatrice. La Commissione Scrutatrice sarà composta da 5 congressisti tutti di diversa sede regionale. La commissione cosi composta elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario ed adempie alle funzioni a cui è stata delegata con la massima rapidità e diligenza, redigendo apposito verbale.
Il Presidente del Congresso dichiara quindi aperta la seduta ed invita il Segretario a redigere il processo verbale della stessa.
Le relazioni e gli interventi dovranno essere fatti pervenire al Presidente del Congresso, il quale, redatto l'elenco in ordine di presentazione, inviterà i richiedenti a prendere la parola.
Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali dovranno tenersi, solamente dopo aver esaurito gli argomenti, di discussione e dovranno seguire rigorosamente il seguente ordine: CONSIGLIO DIRETI1VO NAZIONALE - COLLEGIO NAZIONALE DEI FROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI - PRESIDENTI ONORARI.
A nonna dello Statuto 9 e eletto dal Consiglio il solo 50% dei Consiglieri, mentre l'ulteriore 50% è designato dal Comitato Esecutivo della Confappi.

Art. XIV
Commissioni Speciali
Possono essere costituite sia a livello nazionale che a livello territoriale commissioni speciali, nominate dal Comitato Esecutivo, nelle seguenti materie. fiscale, bancaria, assicurativa, impiantistica, infortunistica, ecc, e in tutte le altre materie funzionali al conseguimento dello scopo sociale.

Art. XV
Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto, informato a criteri di competenza, è presentato agli organi competenti non oltre il 30 Giugno di ogni anno per essere approvato, in uno cm la relazione del Revisore dei Conti e la relazione del Consiglio Direttivo.
Il rendiconto delle sedi territoriali, approvato entro il 31 Marzo di ogni anno, è trasmesso al Comitato Esecutivo Nazionale, non oltre il 30 Aprile di ogni anno, per consentire l'approvazione del rendiconto nazionale entro il 30 Giugno.
Ciascuna sede territoriale è tenuta ad adottare il modello di rendiconto ed il piano dei conti, nonché ogni e qualsiasi altra procedura approvata dal Consiglio Nazionale, per tutto il territorio nazionale.
A norma dell'art. 36 dello Statuto 9 e fatta salva la facoltà per il Consiglio Nazionale di nominare un commissario alla sede territoriale che non provveda,
per qualsiasi motivo, all'approvazione del rendiconto annuale nel termini statutari previsti.

Art. XVI
La modulistica prevista nei precedenti articoli è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale e deve essere uniformemente adottata da tutte le sedi territoriali.